regolamento acque interne catania
La PCP dovrebbe applicare l’approccio precauzionale e l’approccio ecosistemico alla gestione della pesca. Il presente regolamento disciplina, nel territorio della Città Metropolitana di Catania, la pesca nelle acque interne. L’estensione della gestione concorrente alla trasformazione e alla commercializzazione, inclusa la compensazione per le regioni ultraperiferiche, le attività di controllo, di raccolta e gestione dei dati e la PMI, dovrebbero contribuire ulteriormente a semplificare e a ridurre il carico amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché conseguire una maggiore coerenza ed efficacia del sostegno concesso. 42 del Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi. 2. In particolare, possono beneficiare del sostegno i seguenti tipi di interventi: programmi internazionali di formazione del personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca; iniziative, tra cui gruppi di lavoro e sussidi mediali, intese a uniformare l’interpretazione delle regolamentazioni e dei relativi controlli nell’Unione. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo del sostegno a norma del presente articolo con altri strumenti unionali o nazionali o con regimi assicurativi privati. L’ambito di applicazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) dovrebbe comprendere il sostegno per la PCP per la conservazione delle risorse biologiche marine, per la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse e per le risorse biologiche di acqua dolce e l’acquacoltura nonché per la trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri da pescherecci dell’Unione o da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (10) (UNCLOS). Al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell’Unione o nazionale. 1. Gli Stati membri applicano un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile dell’intervento. 104). 2. The best angling tools for fishermen from Tubertini, Alcedo, Surfitaly, Led Lenser 5. 1. La compensazione è versata agli operatori di cui all’articolo 70, paragrafo 6, che svolgono attività nelle regioni di cui all’articolo 70, paragrafo 1, e tiene conto dei seguenti fattori: per ciascun prodotto o categoria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate; e. qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull’entità dei costi supplementari. Al fine di migliorare il coordinamento e l’attuazione armonizzata dei fondi che forniscono un sostegno nell’ambito della politica di coesione, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i fondi per lo sviluppo rurale e per il settore marittimo e della pesca, vale a dire il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il FEAMP, sono state stabilite rispettivamente disposizioni comuni per tutti questi fondi («fondi ESI») nell’ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013. In termini di assistenza tecnica, il FEAMP dovrebbe facilitare l’attuazione di programmi operativi, promuovendo tra l’altro strategie e pratiche innovative che possano essere attuate in modo semplice e trasparente. 2. Tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 1. 1. Nell’adozione di atti delegati ai sensi del presente regolamento, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine. I risultati degli interventi sovvenzionati devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell’articolo 119. 4. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali modifiche. Il sistema comune di monitoraggio e di valutazione persegue le seguenti finalità: dimostrare i progressi e risultati conseguiti nell’ambito della PCP e della PMI, esaminare l’impatto generale e valutare l’efficacia, l’efficienza e la pertinenza degli interventi del FEAMP; contribuire a un sostegno più mirato della PCP e della PMI; favorire un processo di apprendimento comune basato sull’attività di monitoraggio e di valutazione; fornire valutazioni attendibili e adeguatamente documentate degli interventi del FEAMP, di cui tener conto nell’ambito del processo decisionale. Ammissibilità delle domande e interventi non ammissibili. 1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Le misure interessate constano di studi, riunioni, coinvolgimento di esperti, costi per l’assunzione di personale temporaneo, attività di informazione e altri costi amministrativi o derivanti dall’assistenza tecnica o scientifica della Commissione; l’istituzione di una rete europea di FLAG volta a favorire la creazione di capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e migliori prassi e sostenere la cooperazione fra i FLAG. 2. 2. Partenariati tra esperti scientifici e pescatori. Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro. Descrizione della capacità amministrativa di elaborare e attuare la sezione del programma operativo relativa al programma nazionale di finanziamento del controllo 2014-2020 di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera o). La finale si terrà il 3 Ottobre a Camogli. Al fine di acquisire competenze professionali adeguate, gli operatori che fanno il loro ingresso nel settore dell’acquacoltura possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera a). Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG). 2. Fornire il sostegno finanziario dell’Unione nell’ambito del FEAMP a operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, debitamente legittimati a effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati su supporto elettronico, relativi alle spese finanziate nell’ambito del presente regolamento. 4. Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso sotto forma di una compensazione annuale per i costi aggiuntivi sostenuti e/o il mancato guadagno. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. 201 0 obj Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Il FEAMP può sostenere la compensazione per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche francesi contemplate nell’articolo 349 TFUE. 1. Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato di tali prove o informazioni affidabili e allo Stato membro è data l’opportunità di presentare osservazioni entro un periodo ragionevole. Se gli Stati membri decidono di limitare i costi che sono ammissibili al sostegno mediante l’applicazione di massimali per fondo di mutualizzazione, essi forniscono, nei loro programmi operativi, precisazioni e motivano su tali massimali. 4. 5. (1) Le percentuali si applicano all’importo di cui all’articolo 14 esclusa la dotazione a norma dell’articolo 92. Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori per anno a norma del presente articolo non supera il 3 % del valore medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti. Per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca. 3. Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLAG, gli Stati membri adottano un sistema appropriato inteso a facilitare i progetti di cooperazione. 1. Al fine di adeguarsi alla nuova politica di divieto dei rigetti, il FEAMP dovrebbe inoltre sostenere la trasformazione delle catture indesiderate. 2. La delega di potere di cui agli articoli 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 e 129 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Le strategie possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca a strategie più vaste volte alla diversificazione delle zone di pesca. 2. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore della pesca nell’Unione ed è quindi opportuno istituire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. L’assistenza tecnica dovrebbe inoltre includere la creazione di una rete europea di FLAG volta a favorire il rafforzamento delle capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e sostenere la cooperazione fra partenariati locali. Qualora sia concesso un sostegno per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d’intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del presente titolo. 2. 3. Il FEAMP dovrebbe pertanto sostenere i servizi di consulenza, la cooperazione fra scienziati e pescatori, la formazione professionale, l’apprendimento permanente e dovrebbero stimolare la divulgazione delle conoscenze, contribuire a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori e promuovere il dialogo sociale. A tale scopo, il comitato di monitoraggio: è consultato e approva, entro sei mesi dall’approvazione del programma, i criteri di selezione degli interventi finanziati. 5. Le norme prescritte, […] Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 , recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. I pescatori interessati sospendono effettivamente tutte le attività di pesca. Gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l’attuazione dei piani di compensazione di cui all’articolo 72. Il FEAMP dovrebbe pertanto poter sostenere gli interventi innovativi, lo sviluppo delle imprese acquicole in generale, comprese quelle dedite all’acquacoltura di tipo non alimentare e a quella offshore, e attività complementari, come il turismo legato alla pesca sportiva, servizi ambientali connessi con l’acquacoltura o attività educative. Il FEAMP può sostenere misure a favore della commercializzazione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura al fine di: creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del regolamento (UE) n. 1379/2013; trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli, tra cui: catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013; prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull’ambiente o prodotti dell’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007; promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando: la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l’adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (37); la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell’ambiente; la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale o da parte dei pescatori dediti alla pesca a piedi; la presentazione e l’imballaggio dei prodotti; contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell’Unione dalle importazioni; contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell’Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013; redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell’Unione; realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili. Le domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale sono trattate in via prioritaria fino al 60 % del sostegno erogato ai fini della sostituzione o dell’ammodernamento dei motori di cui al paragrafo 2 per l’intero periodo di programmazione. Al fine di promuovere un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, il FEAMP dovrebbe offrire il proprio sostegno ad attività di acquacoltura altamente rispettose dell’ambiente, alla conversione di imprese acquicole verso l’ecogestione, all’applicazione di regimi di audit nonché alla conversione verso l’acquacoltura biologica. Promozione del capitale umano e del collegamento in rete. Il sostegno ai sensi del presente capo è concesso solo laddove sia stata dimostrata chiaramente, in una relazione indipendente sulla commercializzazione, l’esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. Informazioni utili sulla licenza di pesca, le tasse regionali relative e istruzioni sulla compilazione dei tesserini di pesca. 2. 3. Per garantire la redditività della pesca e dell’acquacoltura nell’ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all’attuazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Community See All. Al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili e con la partecipazione, se del caso, dei pescatori, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi: la raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini; la costruzione, l’installazione o l’ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche; il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine; la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari; la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE; la gestione, il ripristino e il monitoraggio delle zone marine protette in vista dell’attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE; la consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della biodiversità marina; regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione. Il paragrafo 4, lettera b), non si applica se la capacità esistente dell’industria di trasformazione nella regione ultraperiferica interessata supera il quantitativo della materia prima fornita secondo il piano di compensazione della regione interessata. Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso a organismi di diritto pubblico, pescatori, organizzazioni di pescatori, FLAG e organizzazioni non governative. Dovrebbe pertanto essere possibile per il FEAMP sostenere gli Stati membri e gli operatori a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (15). Contributi finanziari volontari alle organizzazioni internazionali. La Commissione presenta ogni quattro anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente articolo. Gli interventi di cui al paragrafo 1 possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell’ambito della catena di approvvigionamento. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla presentazione di tali dati di cui al paragrafo 1, lettera a). Il FEAMP può sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 82, quali: progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione; informazione del pubblico e condivisione di migliori prassi, campagne di sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione quali campagne pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti web, piattaforme di parti interessate; conferenze, seminari, forum e gruppi di lavoro; attività di coordinamento tra cui reti per la condivisione delle informazioni e sostegno allo sviluppo delle strategie relative ai bacini marittimi; sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi e reti informatiche che consentano la raccolta, la gestione, la convalida, l’analisi e lo scambio dei dati e lo sviluppo di metodi di campionamento dei dati, nonché l’interconnessione dei sistemi intersettoriali di scambio di dati; progetti di formazione per lo sviluppo delle conoscenze e delle qualifiche professionali e misure miranti a promuovere lo sviluppo professionale nel settore marittimo. 2. Al fine di evitare compensazioni eccessive, tale importo dovrebbe essere proporzionato ai costi supplementari che l’aiuto intende compensare. 9. 2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), è concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico o ad altre entità, selezionati dallo Stato membro per istituire i servizi di consulenza aziendale. In deroga all’articolo 46, è concesso un sostegno a norma del presente articolo anche alle organizzazioni pubbliche o semipubbliche e ad altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro. 7. Grazie alla creazione di una cultura del rispetto delle norme, tale sostegno dovrebbe contribuire alla crescita sostenibile. 3. 3. ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE. 1. 3. 1. Real Estate Title & Development. Nella ricevuta di versamento andranno riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale di versamento. Al fine di migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato il FEAMP può sostenere: investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture; investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca. I link sottostanti vi guidano alla conoscenza del procedimento amministrativo che dovrete seguire per richiedere una nuova autorizzazione allo scarico o rinnovarne una in scadenza, vi danno informazioni di base sulla normativa vigente, sulla documentazione necessaria, vi presentano il personale dell'Ufficio i contatti e gli orari di ricevimento, vi è infine la possibilità di scaricare la modulistica necessaria. Ai fini del presente regolamento e fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti al bilancio generale dell’Unione. 1. La Commissione assicura l’esistenza di un idoneo sistema elettronico sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione. 2. 1. L’adempimento di talune specifiche condizionalità ex ante è di fondamentale importanza nell’ambito della PCP, soprattutto per quanto riguarda la presentazione di una relazione sulla capacità di pesca e di un piano strategico nazionale pluriennale sull’acquacoltura e la capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca e di far rispettare le disposizioni in vigore grazie a un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione a livello dell’Unione. Il sostegno di cui al presente capo contribuisce al conseguimento degli obiettivi specifici secondo la priorità dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 3. 4. Tali operatori locali si trovano nella posizione migliore per definire e attuare strategie multisettoriali di sviluppo locale di tipo partecipativo volte a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca locali. Conformemente al divieto di effettuare rigetti introdotto dalla PCP, il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti a bordo delle navi volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. L’esercizio di programmazione dovrebbe coprire il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 4. 1. Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la promozione dell’innovazione a norma dell’articolo 26, i servizi di consulenza a norma dell’articolo 27 e i partenariati tra esperti scientifici e pescatori a norma dell’articolo 28. Tale rete collabora con gli organismi incaricati della messa in rete e dell’assistenza tecnica per lo sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEASR, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale. 320). I programmi operativi dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti. 6. A norma dell’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora una relazione di valutazione ex post. Il sostegno di cui al presente articolo è altresì concesso ai coniugi di acquacoltori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di acquacoltori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dal diritto nazionale, all’attività dell’acquacoltore autonomo o svolgano compiti complementari come previsto dall’articolo 2, lettera b), della direttiva 2010/41/UE. DPR N. 327 DEL 26/03/80: e successive modificazioni ed integrazioni regolamento di esecuzione della Legge 283/62. 2. 31). Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP dovrebbe sostenere gli investimenti destinati a sicurezza, condizioni di lavoro, salute e igiene a bordo, a condizione che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale. 3. 28). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 127, paragrafo 3. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP, per il periodo dal 2014 al 2020, nell’ambito delle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo VI, capi da I a III, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 647 275 400 EUR. 28 Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne 1. A causa delle possibili ripercussioni che la fuga di animali d’allevamento dai siti di acquacoltura può produrre sulle popolazioni di specie selvatiche marine, il FEAMP non dovrebbe fornire incentivi all’allevamento di organismi geneticamente modificati. 2. 1. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, il massimale di cui al paragrafo 1 può eccezionalmente essere superato. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione. 2. 23 del D.Lgs. In aggiunta alle disposizioni generali di cui all’articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’autorità di gestione provvede: a comunicare annualmente entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione i dati cumulativi pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento sino alla fine del precedente anno civile, incluse le caratteristiche salienti del beneficiario e dell’intervento stesso; a dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti; a dare pubblicità al programma operativo informando i beneficiari dei contributi dell’Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall’Unione nell’attuazione del programma.
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